Art. 19
Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonche' quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
ISTITUZIONE GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI
PERSONALE DA INQUADRARE AL LIVELLO TERZO CCNL DEL TERZIARIO.
SCADENZA 17 novembre 2014