Art. 30Canoni di locazione e affitto
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonche' i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
Art. 30
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonche' i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.